1. L'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Vigilanza sull'autorità portuale). - 1. L'autorità portuale è sottoposta alla vigilanza del Ministro dei trasporti a cui ogni anno presenta una relazione generale sulle attività svolte, con particolare riferimento agli interventi realizzati, ai programmi attuati e al volume annuo dei traffici effettuati.
2. Sono sottoposte all'approvazione dell'autorità di vigilanza le delibere del presidente e del comitato portuale relative:
a) all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del conto consuntivo;
b) alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a).
3. La vigilanza sulle delibere di cui al comma 2, lettera a), è esercitata dal Ministro