Art. 11.

      1. L'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 12. - (Vigilanza sull'autorità portuale). - 1. L'autorità portuale è sottoposta alla vigilanza del Ministro dei trasporti a cui ogni anno presenta una relazione generale sulle attività svolte, con particolare riferimento agli interventi realizzati, ai programmi attuati e al volume annuo dei traffici effettuati.
      2. Sono sottoposte all'approvazione dell'autorità di vigilanza le delibere del presidente e del comitato portuale relative:

          a) all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del conto consuntivo;

          b) alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a).

      3. La vigilanza sulle delibere di cui al comma 2, lettera a), è esercitata dal Ministro

 

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dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      4. Qualora l'approvazione o la reiezione dell'autorità di vigilanza non intervenga entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle delibere, esse sono esecutive.
      5. Il comitato portuale può essere sciolto con decreto del Ministro dei trasporti nel caso di gravi violazioni di legge, sentita la regione interessata. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario straordinario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, deve essere nominato il nuovo presidente e costituito il nuovo comitato portuale».